sentenza
Tribunale di Bologna, 26 giugno 2026, n. 5229
Tribunale di Bologna
Massima
Nell'arbitrato irrituale, la liquidazione dei compensi da parte degli arbitri non obbliga le parti, trattandosi di una proposta contrattuale priva di efficacia vincolante in assenza di accettazione; in tale ipotesi, la determinazione del compenso spettante agli arbitri èlla valutazione equitativa del giudice ordinario, adito con il procedimento di cognizione ordinaria.
Il procedimento speciale di liquidazione dei compensi previsto dall'art. 814, co. 2, cod. proc. civ. non è applicabile all'arbitrato irrituale, nel quale il giudice ordinario è chiamato ad accertare sia l'an sia il quantum debeatur.
Ai fini della determinazione del compenso degli arbitri in materia di attività stragiudiziale, ove richiamata la tariffa forense, il valore della controversia deve essere detenato sulla base delle richieste contenute nella domanda (petitum) e non in base a quanto attribuito con il lodo (decisum), non trovando applicazione, con riferimento all'attività degli arbitri, il criterio temperato del decisum previsto per i compensi degli avvocati quali difensori.
Il principio per cui il valore della controversia ai fini del compenso arbitrale si determina sul petitum si applica analogicamente anche agli arbitri non avvocati — quali notai e commercialisti — che abbiano svolto funzioncarattere prevalentemente giuridico-commerciale, ove il giudice ritenga di fare riferimento alle tariffe forensi per l'attività stragiudiziale.
Il lodo di arbitrato irrituale, ove non impugnato, ha valore di legge tra le parti al pari di qualsiasi contratto stabilizzato, ancorché privo di natura giurisdizionale, costituendo una determinazione negoziale della controversia.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nell’arbitrato irrituale, la liquidazione dei compensi da parte degli arbitri non obbliga le parti, trattandosi di una proposta contrattuale priva di efficacia vincolante in assenza di accettazione; in tale ipotesi, la determinazione del compenso spettante agli arbitri èlla valutazione equitativa del giudice ordinario, adito con il procedimento di cognizione ordinaria.
Il procedimento speciale di liquidazione dei compensi previsto dall’art. 814, co. 2, cod. proc. civ. non è applicabile all’arbitrato irrituale, nel quale il giudice ordinario è chiamato ad accertare sia l’an sia il quantum debeatur.
Ai fini della determinazione del compenso degli arbitri in materia di attività stragiudiziale, ove richiamata la tariffa forense, il valore della controversia deve essere detenato sulla base delle richieste contenute nella domanda (petitum) e non in base a quanto attribuito con il lodo (decisum), non trovando applicazione, con riferimento all’attività degli arbitri, il criterio temperato del decisum previsto per i compensi degli avvocati quali difensori.
Il principio per cui il valore della controversia ai fini del compenso arbitrale si determina sul petitum si applica analogicamente anche agli arbitri non avvocati — quali notai e commercialisti — che abbiano svolto funzioncarattere prevalentemente giuridico-commerciale, ove il giudice ritenga di fare riferimento alle tariffe forensi per l’attività stragiudiziale.
Il lodo di arbitrato irrituale, ove non impugnato, ha valore di legge tra le parti al pari di qualsiasi contratto stabilizzato, ancorché privo di natura giurisdizionale, costituendo una determinazione negoziale della controversia.
Come citare
Tribunale di Bologna, 26 Giugno 2026, N. 5229, «Tribunale di Bologna, 26 giugno 2026, n. 5229», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-26-giugno-2026-n-5229/