Tribunale di Cassino, 7 maggio 2026, n. 798
Massima
Le parti di un procedimento arbitrale sono tenute solidalmente al pagamento delle spese e degli onorari dovuti agli arbitri ai sensi dell'art. 814, co. 1, cod. proc. civ., salvo rivalsa tra loro; è pertanto nullo qualsiasi accordo con cui le parti stabiliscano che soltanto una di esse sia tenuta a pagare il compenso agli arbitri e a rimborsarne le spese.
Il diritto dell'arbitro al rimborso delle spese e alla corresponsione dell'onorario per l'opera prestata sorge per il solo fatto dell'avvenuto espletamento dell'incarico conferito nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo; l'invalidità del lodo non determina pertanto il venir meno del diritto dell'arbitro al compenso.
La liquidazione degli onorari e delle spese degli arbitri effettuata dagli stessi arbitri con apposita ordinanza nel corso del procedimento arbitrale ha valore di mera proposta contrattuale ai sensi dell'art. 814, co. 2, cod. proc. civ. e non costituisce titolo esecutivo; essa vincola le parti solo ove accettata, restando ferma la possibilità di agire in giudizio ordinario per il recupero del compenso.
Note Metodologiche
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