Corte di Appello di Napoli, 7 maggio 2026, n. 3432
Massima
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale per nullita costituisce un giudizio a critica vincolata, proponibile soltanto per determinati errores in procedendo specificamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.; il riesame del merito della controversia non costituisce l'oggetto principale del giudizio rescindente, potendosi ad esso accedere soltanto in via eventuale, all'esito del vaglio positivo del profilo di nullita fatto valere.
E nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 9, cod. proc. civ., il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione di diritto rilevata d'ufficio dal collegio arbitrale nella sola fase decisoria e mai sottoposta alla valutazione e alla discussione delle parti nel corso del procedimento (c.d. decisione della terza via).
Note Metodologiche
standard