sentenza
N. 7180
Anno: 2026

Tribunale di Roma, 7 maggio 2026, n. 7180

⚖️ Tribunale di Roma
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Massima

Nell'interpretare una clausola compromissoria, il giudice è tenuto ad esaminarne la natura e la validità valutando complessivamente il patto compromissorio ed applicando le regole di ermeneutica di cui agli artt. 1362 cod. civ. e ss., al fine di accertare la reale volontà dei compromettenti.
La clausola di arbitrato irrituale consiste in una normale clausola negoziale con la quale le parti non intendono derogare alla giurisdizione statale, ma conferiscono un mandato negoziale ad un terzo incaricato di comporre la lite mediante negozio giuridico di mero accertamento; essa si distingue dall'arbitrato rituale non già per il fatto che con quest'ultimo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì per il fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare agli arbitri la risoluzione della controversia esclusivamente attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse.
Ha natura di arbitrato irrituale la clausola compromissoria che preveda l'impegno delle parti di considerare il carattere definitivo e vincolante della decisione arbitrale al pari di un negozio concluso tra le parti, ossia come espressione della propria personale volontà; a tal fine risultano irrilevanti sia la previsione della vincolatività della decisione anche se sottoscritta dalla sola maggioranza degli arbitri, sia la previsione di una decisione secondo diritto senza il rispetto delle forme del codice di rito, purché sia garantito il contraddittorio.
La clausola compromissoria statutaria che devolva ad un collegio arbitrale tutte le controversie tra soci ovvero tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale copre anche le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di delibere assembleari, in quanto attinenti a diritti patrimoniali disponibili.
La sussistenza di una clausola di arbitrato irrituale non dà luogo ad una questione di competenza del giudice ordinario, ma determina l'improponibilità della domanda giudiziale; la relativa eccezione ha pertanto natura di eccezione di merito e non di rito.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Roma, 07/05/2026, n. 7180, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-7-maggio-2026-n-7180/