sentenza
Tribunale di Campobasso, 29 giugno 2026, n. 472
Tribunale di Campobasso
Massima
L'eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione attinente al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, sicché la decisione che la risolve va considerata come pronuncia su questione preliminare di merito.
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull'interpretazione o sull'esecuzione del contratto cui accede comprende, in mancanza di espressa volontà contraria, solo le controversie relative a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, e non si estende a quelle relative ad altri contratti, ancorché collegati.
L'inefficacia della clausola compromissoria per scioglimento del contratto cui accede presuppone un mutuo consenso, anche tacito, desumibile dalla volontà manifestata dalle parti.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’eccezione di compromesso sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione attinente al merito e non alla giurisdizione o alla competenza, sicché la decisione che la risolve va considerata come pronuncia su questione preliminare di merito.
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie sull’interpretazione o sull’esecuzione del contratto cui accede comprende, in mancanza di espressa volontà contraria, solo le controversie relative a pretese aventi la causa petendi nel contratto stesso, e non si estende a quelle relative ad altri contratti, ancorché collegati.
L’inefficacia della clausola compromissoria per scioglimento del contratto cui accede presuppone un mutuo consenso, anche tacito, desumibile dalla volontà manifestata dalle parti.
Come citare
Tribunale di Campobasso, 29 Giugno 2026, N. 472, «Tribunale di Campobasso, 29 giugno 2026, n. 472», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-campobasso-29-giugno-2026-n-472/