ordinanza
Tribunale di Busto Arsizio, ord. 7 ottobre 2025
Tribunale di Busto Arsizio
Massima
La nomina del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale presuppone l'esistenza di una clausola statutaria che preveda il ricorso all'arbitrato e la sussistenza dei relativi presupposti applicativi, potendo la controparte rimettersi alla decisione del giudice circa la costituzione del collegio.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La nomina del collegio arbitrale da parte del presidente del tribunale presuppone l’esistenza di una clausola statutaria che preveda il ricorso all’arbitrato e la sussistenza dei relativi presupposti applicativi, potendo la controparte rimettersi alla decisione del giudice circa la costituzione del collegio.
Come citare
Tribunale di Busto Arsizio, 7 Ottobre 2025, «Tribunale di Busto Arsizio, ord. 7 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-busto-arsizio-ord-7-ottobre-2025-1768839432-1742/