Massima
L'astensione dell'arbitro per motivi di opportunità configura una delle ipotesi previste dall'art. 811 cod. proc. civ. e, in assenza di criteri convenzionali per la sostituzione, giustifica la nomina di un nuovo arbitro da parte del presidente del tribunale ai sensi dell'art. 810 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’astensione dell’arbitro per motivi di opportunità configura una delle ipotesi previste dall’art. 811 cod. proc. civ. e, in assenza di criteri convenzionali per la sostituzione, giustifica la nomina di un nuovo arbitro da parte del presidente del tribunale ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ.
Come citare
Tribunale di Brescia, 7 Ottobre 2025, «Tribunale di Brescia, ord. 7 ottobre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-brescia-ord-7-ottobre-2025-1768839432-6622/