Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Bolzano, ord. 4 luglio 2026 (R.G. 00001403/2026)

Tribunale di Bolzano

Massima

Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., gli arbitri possono adottare misure cautelari solo se tale potere sia loro espressamente conferito dalla convenzione arbitrale, e in difetto la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., anche in presenza di clausola compromissoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., gli arbitri possono adottare misure cautelari solo se tale potere sia loro espressamente conferito dalla convenzione arbitrale, e in difetto la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., anche in presenza di clausola compromissoria.

Come citare

Tribunale di Bolzano, 4 Luglio 2026, «Tribunale di Bolzano, ord. 4 luglio 2026 (R.G. 00001403/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-ord-4-luglio-2026-r-g-00001403-2026/

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