ordinanza
Tribunale di Bolzano, ord. 4 luglio 2026 (R.G. 00001403/2026)
Tribunale di Bolzano
Massima
Ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., gli arbitri possono adottare misure cautelari solo se tale potere sia loro espressamente conferito dalla convenzione arbitrale, e in difetto la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., anche in presenza di clausola compromissoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., gli arbitri possono adottare misure cautelari solo se tale potere sia loro espressamente conferito dalla convenzione arbitrale, e in difetto la competenza cautelare permane in capo al giudice ordinario ai sensi dell’art. 669-quinquies cod. proc. civ., anche in presenza di clausola compromissoria.
Come citare
Tribunale di Bolzano, 4 Luglio 2026, «Tribunale di Bolzano, ord. 4 luglio 2026 (R.G. 00001403/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-ord-4-luglio-2026-r-g-00001403-2026/