sentenza
N. 22688
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., 4 luglio 2026, n. 22688

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

In tema di arbitrato, la dichiarazione di fallimento di una delle parti del giudizio arbitrale comporta che l'azione di accertamento del credito verso il fallito e di condanna del curatore fallimentare al suo pagamento non possa essere né intrapresa né proseguita in sede arbitrale, dovendo essere svolta esclusivamente nell'ambito della verifica dello stato passivo, ai sensi dell'art. 52 l.fall., in ragione della natura pubblicistica del principio della par condicio creditorum che paralizza l'effetto attributivo della cognizione ad arbitri.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il motivo di nullità di cui all'art. 829, co. 1, n. 4, seconda parte, c.p.c. — secondo cui il lodo è nullo se «il merito non poteva essere deciso» — è integrato dalla carenza di potestas iudicandi del collegio arbitrale che, nonostante il sopravvenuto fallimento di una parte, abbia pronunciato condanna del curatore fallimentare all'adempimento di una pretesa creditoria che doveva essere accertata in via esclusiva nella sede concorsuale.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale per nullità ex art. 829, co. 1, n. 4, seconda parte, c.p.c., la questione della potestas iudicandi del collegio arbitrale — nel caso in cui il fallimento di una delle parti imponga il rito concorsuale di verifica del passivo ai sensi dell'art. 52 l.fall. — riveste carattere pregiudiziale rispetto all'accertamento sostanziale della titolarità del credito controverso e non può essere condizionata da quest'ultimo.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 04/07/2026, n. 22688, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-4-luglio-2026-n-22688/