sentenza
N. 409
Anno: 2026

Tribunale di Bolzano, 8 maggio 2026, n. 409

⚖️ Tribunale di Bolzano
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Massima

La deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria mediante clausola compromissoria non può presumersi; in caso di dubbio sulla portata della clausola, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva della stessa e affermativa della giurisdizione statuale.
Ai fini dell'interpretazione della clausola compromissoria, rilevano il dato letterale, la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo; la volontà di devolvere in via esclusiva agli arbitri la controversia deve emergere con sufficiente chiarezza dal testo e dal contesto negoziale, non essendo sufficiente che la clausola faccia genericamente riferimento a controversie nascenti dal contratto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bolzano, 08/05/2026, n. 409, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-8-maggio-2026-n-409/