Massima
La deroga alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria mediante clausola compromissoria non può presumersi; in caso di dubbio sulla portata della clausola, deve preferirsi un'interpretazione restrittiva della stessa e affermativa della giurisdizione statuale.
Ai fini dell'interpretazione della clausola compromissoria, rilevano il dato letterale, la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo; la volontà di devolvere in via esclusiva agli arbitri la controversia deve emergere con sufficiente chiarezza dal testo e dal contesto negoziale, non essendo sufficiente che la clausola faccia genericamente riferimento a controversie nascenti dal contratto.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bolzano, 8 Maggio 2026, N. 409, «Tribunale di Bolzano, 8 maggio 2026, n. 409», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-8-maggio-2026-n-409/