Massima
L'eccezione di compromesso, in virtù di clausola per arbitrato rituale, ha carattere processuale e integra una questione di competenza che deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale sì da giustificarne il rilievo officioso da parte del giudice.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bolzano, 8 Giugno 2026, N. 511, «Tribunale di Bolzano, 8 giugno 2026, n. 511», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-8-giugno-2026-n-511/