Tribunale di Bolzano, 21 maggio 2026, n. 440
Tribunale
di Bolzano
Massima
La parte che eccepisca sin dal primo atto utile la competenza arbitrale per le pretese fondate su contratti diversi dal titolo azionato nel giudizio pendente e ribadisca tale eccezione nelle memorie successive non può essere ritenuta aver rinunciato alla clausola compromissoria. L'abbandono dell'eccezione di compromesso richiede una manifestazione di volontà univoca e non può essere desunto dal contenuto complessivo delle difese avversarie.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Bolzano, 21/05/2026, n. 440, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-21-maggio-2026-n-440/