sentenza
N. 440
Anno: 2026

Tribunale di Bolzano, 21 maggio 2026, n. 440

⚖️ Tribunale di Bolzano
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Massima

La parte che eccepisca sin dal primo atto utile la competenza arbitrale per le pretese fondate su contratti diversi dal titolo azionato nel giudizio pendente e ribadisca tale eccezione nelle memorie successive non può essere ritenuta aver rinunciato alla clausola compromissoria. L'abbandono dell'eccezione di compromesso richiede una manifestazione di volontà univoca e non può essere desunto dal contenuto complessivo delle difese avversarie.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Bolzano, 21/05/2026, n. 440, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bolzano-21-maggio-2026-n-440/