ordinanza
Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 febbraio 2026
Tribunale di Bologna
Massima
In presenza di una clausola compromissoria che attribuisca la competenza di merito agli arbitri, la domanda cautelare deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, ai sensi dell'art. 669-quater co. 1 cod. proc. civ., a prescindere dalla fondatezza dell'eccezione di incompetenza.
Ove la competenza di merito sia attribuita agli arbitri, sia rituali che irrituali, è escluso dal loro ambito il potere di pronunciare provvedimenti cautelari, che resta riservato al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto previsto dall'art. 818 co. 1 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
In presenza di una clausola compromissoria che attribuisca la competenza di merito agli arbitri, la domanda cautelare deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, ai sensi dell’art. 669-quater co. 1 cod. proc. civ., a prescindere dalla fondatezza dell’eccezione di incompetenza.
Ove la competenza di merito sia attribuita agli arbitri, sia rituali che irrituali, è escluso dal loro ambito il potere di pronunciare provvedimenti cautelari, che resta riservato al giudice ordinario che sarebbe stato competente a conoscere del merito, salvo quanto previsto dall’art. 818 co. 1 cod. proc. civ.
Come citare
Tribunale di Bologna, 17 Febbraio 2026, «Tribunale di Bologna, ordinanza del 17 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-ordinanza-del-17-febbraio-2026-1775852638-7954/