sentenza
N. 465
Anno: 2026

Corte d’appello di Milano, 16 febbraio 2026, n. 465

⚖️ Corte di Appello
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Massima

In sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ., il giudice dell'impugnazione non è chiamato a procedere ad un riesame del merito della decisione arbitrale, ma è tenuto esclusivamente a verificare la sussistenza dei vizi tassativamente elencati dalla disposizione, configurandosi tale impugnazione come un'impugnazione a critica vincolata, limitata agli errores in procedendo e, nei limiti previsti, agli errores in iudicando, con la conseguenza che un riesame del merito della controversia è possibile solo in caso di pronuncia di nullità del lodo e ove tale riesame sia consentito.
In sede di impugnazione del lodo arbitrale, il requisito della necessaria specificità dei motivi di impugnazione deve essere osservato con particolare rigore, inteso in senso più stringente rispetto all'appello ordinario di cui all'art. 342 cod. proc. civ., atteso che la fase rescindente dell'impugnazione del lodo è assimilabile al ricorso per cassazione, con la conseguenza che il giudice e la parte resistente devono poter verificare se le censure formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnazione previsti dall'art. 829 cod. proc. civ.
In sede di impugnazione del lodo arbitrale, il giudice non può rilevare d'ufficio la nullità del lodo né dichiararne la nullità per un motivo diverso da quelli dedotti a sostegno dell'impugnazione, atteso che il potere di rilevare d'ufficio la nullità di un atto deve essere coordinato con il principio dispositivo e con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, con la conseguenza che la decisione del giudice deve essere circoscritta ai motivi di illegittimità dedotti dall'interessato.
A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, l'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa solo ove espressamente prevista dalle parti o dalla legge, restando in ogni caso ammessa l'impugnazione per contrarietà all'ordine pubblico, con la conseguenza che, in difetto di espressa estensione del sindacato giudiziale alla violazione delle regole di diritto sostanziale, l'impugnazione del lodo è circoscritta agli errores in procedendo.
Non sono compromettibili in arbitrato ai sensi dell'art. 806 cod. proc. civ. le controversie relative all'impugnazione di delibere assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, alle quali sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter cod. civ., quelle assunte in totale assenza di informazione, trattandosi di diritti indisponibili, trascendenti l'interesse del singolo socio e coinvolgenti l'affidamento di tutti i soggetti che entrano in rapporto con la società.
Non sono compromettibili in arbitrato le controversie relative all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una società per difetto dei requisiti di veridicità, chiarezza e precisione, atteso che le norme poste a presidio di tali principi, essendo dettate a tutela non solo dell'interesse di ciascun socio ma anche dell'affidamento dei terzi che entrano in rapporto con la società, hanno carattere imperativo e attengono a diritti indisponibili, con la conseguenza che la violazione di tali norme determina una reazione dell'ordinamento indipendentemente dal comportamento delle parti e rende la delibera approvativa illecita e pertanto nulla.
La liquidazione delle spese e degli onorari operata direttamente dagli arbitri nel lodo ha il valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo in caso di accettazione da parte di tutte le parti della controversia, con la conseguenza che la parte che non ha accettato tale proposta non ha interesse ad impugnare il capo del lodo arbitrale relativo alla liquidazione delle spese e degli onorari del procedimento, nonché dei compensi degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento del collegio arbitrale.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello, 16/02/2026, n. 465, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-16-febbraio-2026-n-465-1776431401-7697/