decreto
Anno: 2026

Corte di Appello di Roma, decr. 6 maggio 2026 (R.G. 00050525/2026)

⚖️ Corte di Appello di Roma
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Massima

La clausola arbitrale inserita nell'atto costitutivo di una società che attribuisce il potere di nomina degli arbitri al Presidente della Corte d'appello non può essere assimilata al conferimento di tale potere ad un soggetto terzo estraneo alla società ai sensi dell'art. 838-bis c.p.c., non potendosi configurare un mandato all'autorità giudiziaria; il ricorso al Presidente della Corte d'appello per la nomina degli arbitri è pertanto inammissibile.
Nell'arbitrato societario disciplinato dagli artt. 838-bis ss. c.p.c., la competenza funzionale suppletiva per la nomina degli arbitri spetta in via esclusiva al Presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale, sia in caso di mancata nomina da parte del terzo designato dalla clausola statutaria, sia nei casi di inerzia di parte di cui all'art. 810 co. 2 e 3 c.p.c.; nessuna analoga attribuzione è prevista in capo al Presidente della corte d'appello.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello di Roma, 06/05/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-roma-decr-6-maggio-2026-r-g-00050525-2026/