Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 24 luglio 2026, n. 2299

Corte di Appello di Milano

Massima

La mancata produzione del fascicolo del giudizio arbitrale non comporta l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione del lodo, avendo l'acquisizione del fascicolo funzione meramente sussidiaria, ma può al più condurre al rigetto dei singoli motivi di impugnazione per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel silenzio delle parti è applicabile il testo previgente dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ.
La rinuncia preventiva all'impugnazione del lodo per errores in iudicando non richiede formule sacramentali, ma deve risultare dall'espressa e inequivoca volontà delle parti, che attribuisca significato di riferimento alla definitività della decisione; non integra tale rinuncia la clausola secondo cui il lodo arbitrale sarà vincolante per i soci.
L'autorizzazione conferita dalle parti agli arbitri a utilizzare il criterio dell'equità per la determinazione delle somme richieste non equivale ad autorizzazione a decidere secondo equità anziché secondo diritto, e non comporta pertanto l'inammissibilità dell'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto.
Il potere di emettere una decisione secondo equità si distingue dal potere di liquidare in via equitativa il danno, in quanto il primo presuppone l'istanza delle parti e importa la decisione della lite prescindendo dallo stretto diritto, mentre il secondo autorizza il ricorso, anche d'ufficio, a criteri equitativi per supplire all'impossibilità della prova del danno nel suo preciso ammontare; non decide pertanto secondo equità il collegio arbitrale che, determinato il quantum sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, riduca l'importo così accertato.
Il giudizio di impugnazione del lodo non costituisce un comune appello e, nella fase rescindente, è circoscritto all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 cod. proc. civ. e dedotte nell'atto di impugnazione, non abilitando il giudice a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri; soltanto all'esito di un giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile il riesame di merito della pronuncia arbitrale, oggetto dell'eventuale iudicium rescissorium.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto; è pertanto inammissibile il motivo con cui, per mezzo dell'impugnazione per nullità, si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale, essendo tale valutazione negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
È inammissibile il motivo di impugnazione del lodo che introduca una questione nuova, non dedotta nel giudizio arbitrale.
L'interesse a impugnare il lodo va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione, non potendo esaurirsi in un interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica priva di riflessi pratici sulla decisione adottata; difetta pertanto di interesse l'impugnante che censuri un capo del lodo meramente declinatorio della competenza arbitrale conformemente alla sua stessa prospettazione, ovvero che deduca l'omessa pronuncia su domande formulate dalla controparte.
Non è configurabile la nullità del lodo per mancanza di motivazione quando il collegio abbia chiaramente esposto le ragioni della decisione, richiamando le risultanze della consulenza tecnica e individuando il fatto costitutivo del diritto riconosciuto, risultando così sufficientemente evidenziati gli elementi posti a fondamento della decisione.
La nozione di ordine pubblico rilevante ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ. esprime i principi etici, economici, politici e sociali che caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale e trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali; la violazione di norme, anche imperative, nella quale sia incorso il collegio arbitrale non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale.
La liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, sicché la parte che non abbia accettato tale proposta non ha interesse a impugnare il capo del lodo riguardante la liquidazione degli onorari degli arbitri, del compenso del segretario e delle spese di funzionamento del collegio.
È corretta la condanna alle spese del giudizio arbitrale pronunciata a carico della parte sostanzialmente soccombente, in ragione dell'accoglimento di alcune domande della controparte e del rigetto delle proprie.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Milano, 24 Luglio 2026, N. 2299, «Corte di Appello di Milano, 24 luglio 2026, n. 2299», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-24-luglio-2026-n-2299/

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