Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di Appello di Milano, 16 giugno 2026, n. 1887

Corte di Appello di Milano

Massima

L'impugnazione del lodo non costituisce un giudizio di appello ma è circoscritta all'accertamento delle cause di nullità previste dall'art. 829 c.p.c., configurandosi come impugnazione a critica limitata ammessa soltanto per determinati errores in procedendo e per inosservanza delle regole di diritto.
Nel giudizio di impugnazione del lodo il sindacato della corte di appello resta circoscritto a un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto il riesame dei fatti di causa, nemmeno sotto il profilo dell'adeguatezza e congruità dell'iter argomentativo seguito dagli arbitri.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
L'art. 829 co. 3 c.p.c., come riformulato dall'art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006; tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito, la legge cui l'art. 829 co. 3 c.p.c. rinvia deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’impugnazione del lodo non costituisce un giudizio di appello ma è circoscritta all’accertamento delle cause di nullità previste dall’art. 829 c.p.c., configurandosi come impugnazione a critica limitata ammessa soltanto per determinati errores in procedendo e per inosservanza delle regole di diritto.
Nel giudizio di impugnazione del lodo il sindacato della corte di appello resta circoscritto a un controllo di legittimità che non può mai avere ad oggetto il riesame dei fatti di causa, nemmeno sotto il profilo dell’adeguatezza e congruità dell’iter argomentativo seguito dagli arbitri.
La denuncia di nullità del lodo per inosservanza di regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
L’art. 829 co. 3 c.p.c., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. 40/2006, si applica a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006; tuttavia, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito, la legge cui l’art. 829 co. 3 c.p.c. rinvia deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.

Come citare

Corte di Appello di Milano, 16 Giugno 2026, N. 1887, «Corte di Appello di Milano, 16 giugno 2026, n. 1887», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-16-giugno-2026-n-1887/

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