sentenza
Tribunale di Catanzaro, 16 giugno 2026, n. 2321
Tribunale di Catanzaro
Massima
L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel rispetto del termine di cui all'art. 166 c.p.c.
In base al principio della relatività del contratto, le clausole compromissorie valgono solo tra chi le ha sottoscritte, salve le estensioni automatiche previste dalla legge, quali quelle in favore degli eredi, dei cessionari del contratto o del creditore che agisce in via surrogatoria.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta depositata nel rispetto del termine di cui all’art. 166 c.p.c.
In base al principio della relatività del contratto, le clausole compromissorie valgono solo tra chi le ha sottoscritte, salve le estensioni automatiche previste dalla legge, quali quelle in favore degli eredi, dei cessionari del contratto o del creditore che agisce in via surrogatoria.
Come citare
Tribunale di Catanzaro, 16 Giugno 2026, N. 2321, «Tribunale di Catanzaro, 16 giugno 2026, n. 2321», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-catanzaro-16-giugno-2026-n-2321/