Corte di Appello di Messina, 30 giugno 2025, n. 546
Corte di Appello
di Messina
Massima
Quando nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale sopravviene l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impugnante, spetta al nominato curatore proseguire il giudizio medesimo e non ai soci o agli amministratori della società.
Il disposto dell'art. 96, co. 2, n. 3, legge fall. (ora art. 204, co. 2, lett. c, d.lgs. 14/2019) contiene una deroga al principio generale e alla vis attractiva della procedura concorsuale, onerando il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato prima della dichiarazione di fallimento e non ancora passato in giudicato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Messina, 30/06/2025, n. 546, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-messina-30-giugno-2025-n-546-1759504882-1427/