sentenza
N. 546
Anno: 2025

Corte di Appello di Messina, 30 giugno 2025, n. 546

⚖️ Corte di Appello di Messina
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Massima

Quando nel corso del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale sopravviene l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impugnante, spetta al nominato curatore proseguire il giudizio medesimo e non ai soci o agli amministratori della società.
Il disposto dell'art. 96, co. 2, n. 3, legge fall. (ora art. 204, co. 2, lett. c, d.lgs. 14/2019) contiene una deroga al principio generale e alla vis attractiva della procedura concorsuale, onerando il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso il lodo arbitrale pronunciato prima della dichiarazione di fallimento e non ancora passato in giudicato.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Messina, 30/06/2025, n. 546, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-messina-30-giugno-2025-n-546-1759504882-1427/