sentenza
N. 1413
Anno: 2023

Corte di Appello di Catania, 21 luglio 2023, n. 1413

⚖️ Corte di Appello di Catania
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Massima

Nel giudizio arbitrale, qualora le parti non abbiano determinato nel compromesso o nella clausola compromissoria le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno e, quindi, anche di discostarsi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito purché rispettino il principio inderogabile del contraddittorio posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale tuttavia, opportunamente adattato al procedimento dinanzi agli arbitri, va inteso nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva per tutto il corso del procedimento medesimo, la possibilità di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione; con la conseguenza che gli arbitri possono regolare l'assunzione delle prove nel modo ritenuto più opportuno, salvo l'obbligo, dopo il compimento dell'istruttoria e prima di emettere la pronuncia, di far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria medesima e di assegnare alle stesse un termine per la presentazione delle rispettive osservazioni e difese, incluso il deposito di una relazione, affidata a tecnici di fiducia, che contenga osservazioni e rilievi alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio; ne consegue che, ove il consulente tecnico di ufficio acquisisca della documentazione depositandola insieme all'elaborato al termine degli accertamenti senza averla esibita al consulente tecnico di una parte, quest'ultima, qualora abbia omesso di chiedere agli arbitri di concedere un termine per osservazioni e rilievi alla consulenza, non può lamentare alcuna violazione del principio del contraddittorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Catania, 21/07/2023, n. 1413, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catania-21-luglio-2023-n-1413-1752148061/