Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di appello di Cagliari, 24 novembre 2025, n. 464

Corte di Appello di Cagliari

Massima

L'eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore di arbitri rituali, fondata su clausola compromissoria statutaria, costituisce facoltà processuale soggetta a preclusione che, ove non esercitata nel giudizio di primo grado per mancata costituzione della parte, non può essere recuperata in appello mediante richiesta di rimessione in termini, qualora la notifica dell'atto introduttivo risulti regolarmente perfezionata.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

L’eccezione di incompetenza del giudice ordinario in favore di arbitri rituali, fondata su clausola compromissoria statutaria, costituisce facoltà processuale soggetta a preclusione che, ove non esercitata nel giudizio di primo grado per mancata costituzione della parte, non può essere recuperata in appello mediante richiesta di rimessione in termini, qualora la notifica dell’atto introduttivo risulti regolarmente perfezionata.

Come citare

Corte di Appello di Cagliari, 24 Novembre 2025, N. 464, «Corte di appello di Cagliari, 24 novembre 2025, n. 464», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-cagliari-24-novembre-2025-n-464-1769463171-4812/

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