Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte di appello di Catanzaro, 24 novembre 2025, n. 1215

Corte di Appello di Catanzaro

Massima

Il lodo arbitrale, qualora impugnato, acquista definitività solo con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l'impugnazione; pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del credito accertato nel lodo e dei diritti che da esso derivano, il dies a quo va individuato nella data della pronuncia che definisce il giudizio di impugnazione e non nella data di emissione del lodo stesso.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il lodo arbitrale, qualora impugnato, acquista definitività solo con il passaggio in giudicato della sentenza che rigetta l’impugnazione; pertanto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione del credito accertato nel lodo e dei diritti che da esso derivano, il dies a quo va individuato nella data della pronuncia che definisce il giudizio di impugnazione e non nella data di emissione del lodo stesso.

Come citare

Corte di Appello di Catanzaro, 24 Novembre 2025, N. 1215, «Corte di appello di Catanzaro, 24 novembre 2025, n. 1215», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catanzaro-24-novembre-2025-n-1215-1769463171-5474/

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