sentenza
Corte di Appello di Brescia, 4 settembre 2026, n. 812
Corte di Appello di Brescia
Massima
Il lodo con cui gli arbitri declinano la propria potestas iudicandi per nullità della nomina dei componenti del collegio, in quanto effettuata in violazione delle modalità imperativamente prescritte, non costituisce pronuncia di incompetenza, poiché il collegio irregolarmente costituito non è assimilabile ad un giudice incompetente; ne consegue che non trova applicazione la translatio iudicii prevista dal combinato disposto degli artt. 50 e 819 ter cod. proc. civ. e che è inammissibile la riassunzione del giudizio arbitrale dinanzi al giudice ordinario.
Il lodo che dichiari la carenza di potestas iudicandi del collegio arbitrale, ove non impugnato, è definitivo, con la conseguenza che la parte interessata può soltanto impugnarlo nelle forme di legge ovvero introdurre ex novo il giudizio dinanzi al giudice ordinario.
L'atto con cui si pretende di riassumere dinanzi al giudice ordinario il procedimento arbitrale, se munito di tutti i requisiti formali e sostanziali dell'atto introduttivo e di nuova procura alle liti, è idoneo ad instaurare un autonomo giudizio, anche se la parte abbia premesso di volere conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta in sede arbitrale, purché sia notificato personalmente alla controparte, non valendo a tal fine la notifica al difensore costituito nel procedimento arbitrale, trattandosi di nuovo e distinto processo e non di prosecuzione di quello arbitrale.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Brescia, 4 Settembre 2026, N. 812, «Corte di Appello di Brescia, 4 settembre 2026, n. 812», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-brescia-4-settembre-2026-n-812/