Giurisprudenza arbitrale

decreto

Tribunale di Venezia, decr. 4 settembre 2026 (R.G. 00003540/2026)

Tribunale di Venezia

Massima

Nel giudizio, anche arbitrale, di impugnazione di deliberazioni assembleari non sussiste un conflitto di interessi immanente tra la società e l'amministratore che la rappresenta, tale da condurre in ogni caso alla nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., non potendo il conflitto essere desunto dalla sola circostanza che la deliberazione impugnata abbia ad oggetto profili di pertinenza dell'organo gestorio.
È ravvisabile un conflitto di interessi che rende opportuna la nomina di un curatore speciale, affinché rappresenti la società nel procedimento arbitrale, quando il giudizio arbitrale verte sull'impugnazione della deliberazione assembleare anche nella parte relativa alla nomina dell'amministratore chiamato a rappresentare la società.

Note metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Venezia, 4 Settembre 2026, «Tribunale di Venezia, decr. 4 settembre 2026 (R.G. 00003540/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-decr-4-settembre-2026-r-g-00003540-2026/

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