sentenza
Corte di Appello di Bologna, 27 agosto 2026, n. 1956
Corte di Appello di Bologna
Massima
La legittimazione a far valere la nullità del lodo non è soggetta a preclusioni derivanti dalla condotta della parte che abbia concorso a determinarla, non operando in tal caso il divieto di venire contra factum proprium, purché la nullità sia eccepita nella prima difesa utile successiva, in conformità al termine dettato dall'art. 829, co. 2, cod. proc. civ.
Ove la clausola compromissoria statutaria preveda che il collegio arbitrale giudichi in via irrituale secondo equità e subordini le modifiche dell'atto costitutivo introduttive o soppressive di clausole compromissorie all'approvazione dei soci rappresentanti una maggioranza qualificata del capitale, le parti presenti nel procedimento arbitrale non possono autorizzare il mutamento della natura dell'arbitrato da irrituale secondo equità a rituale secondo diritto.
Esigenze di economia processuale o il preteso rafforzamento delle tutele non possono superare la specifica previsione statutaria sulla natura dell'arbitrato.
Il lodo pronunciato all'esito di un arbitrato la cui natura sia stata mutata in violazione della clausola compromissoria statutaria è parzialmente nullo ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato.
La dichiarazione di nullità parziale del lodo comporta, quale conseguenza automatica e senza necessità di alcun esame nel merito, la caducazione del capo di condanna e il venir meno del titolo in forza del quale sono stati eseguiti i pagamenti, sicché la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione del lodo non incontra il limite di cui all'art. 830 cod. proc. civ.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bologna, 27 Agosto 2026, N. 1956, «Corte di Appello di Bologna, 27 agosto 2026, n. 1956», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-bologna-27-agosto-2026-n-1956/