sentenza
Corte d’appello di Torino, 13 febbraio 2026, n. 290
Corte di Appello
Massima
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo o dalla sua dichiarazione giudiziale, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., determina l'estinzione d'ufficio del giudizio ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., operando di diritto senza necessità di ulteriori atti processuali.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, la mancata riassunzione del giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo o dalla sua dichiarazione giudiziale, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., determina l’estinzione d’ufficio del giudizio ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., operando di diritto senza necessità di ulteriori atti processuali.
Come citare
Corte di Appello, 13 Febbraio 2026, N. 290, «Corte d’appello di Torino, 13 febbraio 2026, n. 290», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-torino-13-febbraio-2026-n-290-1775852620-4452/