Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte d’appello di Torino, 13 febbraio 2026, n. 289

Corte di Appello

Massima

Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, qualora il giudizio sia stato interrotto per effetto del fallimento di una delle parti e non sia stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo o dalla sua dichiarazione giudiziale, ai sensi dell'art. 305 cod. proc. civ., ne consegue l'estinzione del giudizio, che deve essere dichiarata d'ufficio dal collegio giudicante ai sensi dell'art. 307 cod. proc. civ., operando di diritto senza necessità di ulteriori atti processuali.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, qualora il giudizio sia stato interrotto per effetto del fallimento di una delle parti e non sia stato riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo o dalla sua dichiarazione giudiziale, ai sensi dell’art. 305 cod. proc. civ., ne consegue l’estinzione del giudizio, che deve essere dichiarata d’ufficio dal collegio giudicante ai sensi dell’art. 307 cod. proc. civ., operando di diritto senza necessità di ulteriori atti processuali.

Come citare

Corte di Appello, 13 Febbraio 2026, N. 289, «Corte d’appello di Torino, 13 febbraio 2026, n. 289», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-torino-13-febbraio-2026-n-289-1775852620-2542/

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