sentenza
Corte d’appello di Firenze, 26 gennaio 2026, n. 342
Corte di Appello
Massima
Il diritto dell'arbitro a percepire il compenso per l'attività svolta sorge dall'esecuzione dell'incarico conferito nell'ambito del rapporto di mandato ed è indipendente dalla validità ed efficacia del lodo, purché sia stata resa una decisione rispondente ai requisiti minimi di cui all'art. 823 c.p.c.; tale principio non trova applicazione nelle ipotesi in cui nessun lodo sia stato reso, come nell'arbitrato irrituale, nell'arbitraggio o nella perizia contrattuale.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il diritto dell’arbitro a percepire il compenso per l’attività svolta sorge dall’esecuzione dell’incarico conferito nell’ambito del rapporto di mandato ed è indipendente dalla validità ed efficacia del lodo, purché sia stata resa una decisione rispondente ai requisiti minimi di cui all’art. 823 c.p.c.; tale principio non trova applicazione nelle ipotesi in cui nessun lodo sia stato reso, come nell’arbitrato irrituale, nell’arbitraggio o nella perizia contrattuale.
Come citare
Corte di Appello, 26 Gennaio 2026, N. 342, «Corte d’appello di Firenze, 26 gennaio 2026, n. 342», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-firenze-26-gennaio-2026-n-342-1774443268-4241/