Corte d’appello di Firenze, 17 febbraio 2026, n. 969
Massima
In sede di impugnazione del lodo arbitrale, grava sulla parte l'onere di produrre il fascicolo del procedimento arbitrale, mediante espressa richiesta al segretario del tribunale arbitrale, attesa la natura privatistica del procedimento arbitrale e l'assenza degli elementi organizzativi e strutturali indispensabili per l'applicazione dell'art. 347, ultimo co., cod. proc. civ.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un'impugnazione a critica vincolata, esperibile unicamente per determinati errores in procedendo specificamente previsti dall'art. 829 cod. proc. civ., trovando applicazione la regola della specificità nella formulazione dei motivi di impugnazione, attesa la natura rescindente del giudizio.
La nullità del lodo per contraddittorietà ai sensi dell'art. 829, co. 1, n. 11, cod. proc. civ. deve risultare tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione può rilevare come vizio del lodo solo ove renda assolutamente impossibile la ricostruzione dell'iter logico-giuridico sotteso alla decisione per la totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Il difetto di motivazione del lodo arbitrale quale vizio riconducibile all'art. 829, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. ricorre solo nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia talmente carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata, ovvero da rivelare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, tale da risolversi in una non-motivazione.
L'impugnazione dei lodi arbitrali per errores in iudicando ai sensi dell'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 24 d.lgs. n. 40/2006, è ammessa solo ove espressamente prevista dalle parti o dalla legge.
Note Metodologiche
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