Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Corte d’appello di Milano, 18 febbraio 2026, n. 411

Corte di Appello

Massima

La convenzione d'arbitrato, sia rituale che irrituale, richiede la forma scritta ad substantiam. La mancanza della prova di una clausola compromissoria in forma scritta preclude la qualificazione di un documento come lodo arbitrale, non potendo un'annotazione manoscritta apposta a una comunicazione elettronica costituire valida prova dell'esistenza di un precedente accordo arbitrale concluso nella forma prescritta.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La convenzione d’arbitrato, sia rituale che irrituale, richiede la forma scritta ad substantiam. La mancanza della prova di una clausola compromissoria in forma scritta preclude la qualificazione di un documento come lodo arbitrale, non potendo un’annotazione manoscritta apposta a una comunicazione elettronica costituire valida prova dell’esistenza di un precedente accordo arbitrale concluso nella forma prescritta.

Come citare

Corte di Appello, 18 Febbraio 2026, N. 411, «Corte d’appello di Milano, 18 febbraio 2026, n. 411», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-milano-18-febbraio-2026-n-411-1775852620-6364/

Condividi questa decisione