sentenza
Corte d’appello di Firenze, 16 febbraio 2026, n. 914
Corte di Appello
Massima
L'impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile esclusivamente ove tale facoltà sia stata espressamente prevista dalle parti nella convenzione d'arbitrato o dalla legge, ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera previsione che l'arbitro decida secondo diritto.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
L’impugnazione del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile esclusivamente ove tale facoltà sia stata espressamente prevista dalle parti nella convenzione d’arbitrato o dalla legge, ai sensi dell’art. 829 co. 3 cod. proc. civ., non essendo sufficiente la mera previsione che l’arbitro decida secondo diritto.
Come citare
Corte di Appello, 16 Febbraio 2026, N. 914, «Corte d’appello di Firenze, 16 febbraio 2026, n. 914», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-firenze-16-febbraio-2026-n-914-1775852620-7226/