Massima
La clausola compromissoria inserita nei contratti relativi ai servizi e alle attività di investimento stipulati con gli investitori è vincolante solo per l'intermediario, salvo che quest'ultimo dimostri che essa è il frutto di una trattativa diretta ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 179 dell'8 ottobre 2007; a tal fine, il mero richiamo nel preambolo dell'accordo a colloqui e trattative intervenute non soddisfa l'onere probatorio gravante sull'intermediario, essendo necessario dimostrare specificamente l'esistenza di trattative dirette, mirate e tali da consentire alla parte contrattuale debole una compiuta valutazione della clausola derogatoria della giurisdizione ordinaria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 17 Gennaio 2026, N. 54, «Corte d’appello di Bari, 17 gennaio 2026, n. 54», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-bari-17-gennaio-2026-n-54-1774360242-9617/