Giurisprudenza arbitrale

decreto

Corte d’appello di Ancona, decreto del 27 gennaio 2026

Corte di Appello

Massima

Ai fini del riconoscimento dell'efficacia di un lodo arbitrale straniero ai sensi degli artt. 839 e 840 c.p.c. e della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il giudice adito deve verificare la produzione della clausola compromissoria e del lodo in originale con traduzione certificata, il rispetto del principio del contraddittorio nello svolgimento del procedimento arbitrale, la compromettibilità della controversia secondo la legge del foro e l'assenza di contrarietà all'ordine pubblico.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello, 27 Gennaio 2026, «Corte d’appello di Ancona, decreto del 27 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-ancona-decreto-del-27-gennaio-2026-1774522918-9380/

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