Legal principle
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.
Methodological notes
standard
Decision text and analysis
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.
How to cite
Cassazione, 9 May 2016, No. 9285, «Supreme Court, SS.UU., 9 May 2016, n. 9285», in Arbitration in Italy, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/supreme-court-ssuu-9-may-2016-n-9285-en-1752184282/