Arbitration case law

ordinanza

Supreme Court, SS.UU., 9 May 2016, n. 9285

Cassazione

Legal principle

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.

Methodological notes

standard

Decision text and analysis

In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma nel caso di arbitrato societario la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è l’art. 36 d.lgs. 5/2003, che espressamente ammette l’impugnazione dei lodi per tali motivi.

How to cite

Cassazione, 9 May 2016, No. 9285, «Supreme Court, SS.UU., 9 May 2016, n. 9285», in Arbitration in Italy, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/supreme-court-ssuu-9-may-2016-n-9285-en-1752184282/

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