Cass., Sez. VI Civ., 13 febbraio 2020, n. 3523
Massima
Nel caso di emissione di un decreto ingiuntivo contro più condebitori solidali, il carattere litisconsortile facoltativo del cumulo che si realizza ove lo stesso sia da loro separatamente opposto e solo uno, o alcuni, di essi eccepiscano l’incompetenza territoriale del giudice a pronunciarlo, rende tale eccezione rilevante soltanto per chi l’ha formulata, restando invece escluso – salvo il caso di tempestivo rilievo d’ufficio di quell’incompetenza, se ne sussista il potere in capo al giudice, anche per gli altri litisconsorti – che, pur riunite le opposizioni autonomamente proposte, possa dichiararsi l’incompetenza e la conseguente caducazione del decreto suddetto anche riguardo ai coobbligati non eccipienti, per i quali invece il giudizio può legittimamente procedere innanzi al giudice adito. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per la dichiarazione di incompetenza in relazione a competenza arbitrale, posto che, ai sensi dell’art. 819-ter, co. 1, cod. proc. civ., l’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
Note Metodologiche
standard