ordinanza
Cass., Sez. III Civ., ord. 2 gennaio 2026, n. 120
Cassazione — III Civ.
Massima
L'eccezione di compromesso ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ. deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata nel giudizio di primo grado; la sua proposizione tardiva ne preclude l'esame anche in sede di appello, ove il relativo motivo di gravame deve ritenersi infondato.
Note metodologiche
standard
Come citare
Cassazione — III Civ., 2 Gennaio 2026, N. 120, «Cass., Sez. III Civ., ord. 2 gennaio 2026, n. 120», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-ord-2-gennaio-2026-n-120/