Cass., Sez. III Civ., 4 dicembre 2025, n. 31764
Cassazione
- III Civ.
Massima
Ai fini dell'azione revocatoria di cui all'art. 2901 cod. civ., il credito accertato con lodo arbitrale, ancorché formalmente riconosciuto successivamente all'atto dispositivo oggetto di impugnazione, è idoneo a fondare l'azione revocatoria quando il rapporto sostanziale da cui deriva sia sorto anteriormente al compimento dell'atto stesso, rilevando la nozione lata di credito comprensiva anche della mera aspettativa creditoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 04/12/2025, n. 31764, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-iii-civ-4-dicembre-2025-n-31764-1768914850-3456/