Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Terni, 3 dicembre 2025, n. 822

Tribunale di Terni

Massima

La clausola compromissoria inserita in un contratto ha efficacia limitata alle parti che l'hanno specificamente pattuita e non è opponibile ai soggetti terzi rispetto al contratto medesimo, ancorché coinvolti nell'operazione economica complessiva o nel medesimo giudizio.
La clausola arbitrale contenuta in una convenzione urbanistica esclude la competenza del giudice ordinario a conoscere le domande che attengono all'interpretazione e all'esecuzione della convenzione stessa, limitatamente ai rapporti tra le parti che l'hanno stipulata, mentre resta ferma la competenza del giudice ordinario per le domande promosse da o nei confronti di soggetti estranei alla convenzione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria inserita in un contratto ha efficacia limitata alle parti che l’hanno specificamente pattuita e non è opponibile ai soggetti terzi rispetto al contratto medesimo, ancorché coinvolti nell’operazione economica complessiva o nel medesimo giudizio.
La clausola arbitrale contenuta in una convenzione urbanistica esclude la competenza del giudice ordinario a conoscere le domande che attengono all’interpretazione e all’esecuzione della convenzione stessa, limitatamente ai rapporti tra le parti che l’hanno stipulata, mentre resta ferma la competenza del giudice ordinario per le domande promosse da o nei confronti di soggetti estranei alla convenzione.

Come citare

Tribunale di Terni, 3 Dicembre 2025, N. 822, «Tribunale di Terni, 3 dicembre 2025, n. 822», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-terni-3-dicembre-2025-n-822-1769520015-1866/

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