ordinanza
N. 7366
Anno: 2026

Cass., Sez. II Civ., ord. 27 marzo 2026, n. 7366

⚖️ Cassazione - II Civ.
📅

Massima

A seguito della riforma introdotta dal d.lgs. 40/2006, in assenza di una chiara volontà derogatoria delle parti volta a configurare un arbitrato irrituale, il deferimento ad arbitri deve intendersi come arbitrato rituale, costituendo quest'ultimo la forma tipica di arbitrato nell'ordinamento vigente.
Avverso il provvedimento del giudice di merito che declina la propria competenza in favore degli arbitri, il rimedio esperibile e' il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ. e non l'appello, in applicazione del principio dell'apparenza del diritto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 27/03/2026, n. 7366, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-ord-27-marzo-2026-n-7366/