Tribunale di Milano, 27 marzo 2026, n. 2574
Massima
L’eccezione di arbitrato sollevata dinanzi al giudice ordinario pone una questione di merito, e non di giurisdizione o di competenza. L’effetto della clausola compromissoria consiste in una rinuncia alla giurisdizione e all’azione giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 808 quater cod. proc. civ., in caso di dubbio, la clausola compromissoria deve essere interpretata in senso estensivo, come devolutiva alla competenza arbitrale di tutte le controversie nascenti dal contratto. Un’interpretazione estensiva della clausola compromissoria deve essere preferita al fine di evitare che controversie con oggetti strettamente connessi possano essere separatamente portate dinanzi all’arbitro e al giudice ordinario.
Note Metodologiche
standard