Cass., Sez. II Civ., ord. 14 febbraio 2026, n. 3293
Cassazione
- II Civ.
Massima
L'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ. presuppone la compresenza di due requisiti: la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti e la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti. La standardizzazione formale dello schema contrattuale non equivale alla predisposizione per una serie indefinita di rapporti quando i contratti siano funzionalmente collegati alla realizzazione di uno specifico affare e le controparti siano individuate in ragione delle specifiche competenze richieste.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 14/02/2026, n. 3293, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-ord-14-febbraio-2026-n-3293/