ordinanza
N. 3293
Anno: 2026

Cass., Sez. II Civ., ord. 14 febbraio 2026, n. 3293

⚖️ Cassazione - II Civ.
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Massima

L'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ. presuppone la compresenza di due requisiti: la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti e la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti. La standardizzazione formale dello schema contrattuale non equivale alla predisposizione per una serie indefinita di rapporti quando i contratti siano funzionalmente collegati alla realizzazione di uno specifico affare e le controparti siano individuate in ragione delle specifiche competenze richieste.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 14/02/2026, n. 3293, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-ord-14-febbraio-2026-n-3293/