ordinanza
N. 3287
Anno: 2026

Cass., Sez. II Civ., ord. 14 febbraio 2026, n. 3287

⚖️ Cassazione - II Civ.
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Massima

L'obbligo della specifica approvazione per iscritto della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 1341 co. 2 cod. civ. presuppone la compresenza di due requisiti: la predisposizione unilaterale del contenuto contrattuale da parte di uno dei contraenti e la destinazione dello schema negoziale a regolare una serie indefinita di rapporti. La mera predisposizione unilaterale e di per se insufficiente a giustificare l'applicazione degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.
La finalizzazione dei contratti alla realizzazione di un'opera specifica esclude che i relativi moduli contrattuali possano qualificarsi come condizioni generali di contratto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., difettando l'estremo della predisposizione del regolamento per la disciplina di una serie indefinita di rapporti, anche nell'ipotesi in cui il committente abbia utilizzato moduli standardizzati per formalizzare i rapporti con i diversi fornitori.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 14/02/2026, n. 3287, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-ord-14-febbraio-2026-n-3287/