Cass., Sez. II Civ., 9 giugno 2021, n. 16077
Cassazione
- II Civ.
Massima
In generale, costituisce violazione del contraddittorio la pronuncia di un lodo "a sorpresa" o della "terza via", che si ha quando gli arbitri abbiano posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio non sottoposta in precedenza al contraddittorio delle parti. Tuttavia, la violazione dell'obbligo di sottoporre alle parti questioni ritenute decisive ma scrutinate direttamente nella pronuncia arbitrale senza provocare il contraddittorio, può configurare una causa di nullità del lodo non rispetto alle questioni in diritto, ma solo rispetto alle questioni di fatto o miste (di fatto e di diritto).
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 09/06/2021, n. 16077, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-9-giugno-2021-n-16077-1752148126/