Cass., Sez. II Civ., 18 febbraio 2016, n. 3197
Cassazione
- II Civ.
Massima
L’impugnazione per nullità di un lodo dinanzi alla corte d’appello è proponibile, ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l’impugnazione predetta non può dirsi ammissibile, essendo legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione. Questo principio si applica anche nel caso in cui l’impugnazione del lodo irrituale sia diretta a far valere la natura rituale della clausola compromissoria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 18/02/2016, n. 3197, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-ii-civ-18-febbraio-2016-n-3197-1752148113/