Cass., Sez. I Civ., ord. 9 maggio 2026, n. 13453
Cassazione
- I Civ.
Massima
La Corte d'appello, nel giudizio di impugnazione del lodo, incorre in error in procedendo ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. qualora, anziché esaminare i motivi effettivamente dedotti dall'impugnante incidentale, travisando il contenuto dell'impugnazione, la dichiari inammissibile in ragione di censure in realtà non proposte, laddove la parte avesse ritualmente e tempestivamente dedotto la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., con specifica indicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale asseritamente violati.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 09/05/2026, n. 13453, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-9-maggio-2026-n-13453/