ordinanza
N. 13453
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 9 maggio 2026, n. 13453

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

La Corte d'appello, nel giudizio di impugnazione del lodo, incorre in error in procedendo ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. qualora, anziché esaminare i motivi effettivamente dedotti dall'impugnante incidentale, travisando il contenuto dell'impugnazione, la dichiari inammissibile in ragione di censure in realtà non proposte, laddove la parte avesse ritualmente e tempestivamente dedotto la violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829 co. 3 cod. proc. civ., con specifica indicazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale asseritamente violati.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 09/05/2026, n. 13453, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-9-maggio-2026-n-13453/