decreto
Anno: 2026

Tribunale di Rimini, decr. 8 maggio 2026 (R.G. 00000704/2026)

⚖️ Tribunale di Rimini
📅

Massima

Ai fini della nomina dell'arbitro ad opera del presidente del tribunale, la competenza di quest'ultimo è radicata dalla clausola arbitrale che individui la sede dell'arbitrato in quel circondario; in difetto di espressa determinazione della sede, la competenza è determinata dal luogo di conclusione della convenzione di arbitrato.
L'asserita violazione del principio di rotazione nella nomina dell'arbitro non attiene alla legittimità del provvedimento presidenziale di nomina e non ne costituisce motivo di revoca.
Le doglianze inerenti alla conduzione del procedimento arbitrale — quali la mancata riunione di procedimenti e la scelta dei documenti posti a base della decisione — non rientrano nell'ambito del controllo del tribunale in sede di nomina dell'arbitro, attenendo esclusivamente al procedimento arbitrale in corso.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Rimini, 08/05/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-rimini-decr-8-maggio-2026-r-g-00000704-2026/