ordinanza
N. 12539
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 4 maggio 2026, n. 12539

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

In tema di arbitrato, il principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ. e richiamato dall'art. 829 co. 1 n. 9 cod. proc. civ. quale motivo di nullità del lodo, ha una connotazione sostanziale, sicché ai fini della declaratoria di nullità è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
In tema di arbitrato, l'applicazione d'ufficio dell'art. 1227 cod. civ. da parte degli arbitri, intesa come qualificazione giuridica dei fatti, non viola il principio del contraddittorio qualora le parti siano state poste nelle condizioni di poter dedurre sui fatti che, comunque integrativi dell'inadempimento, sono stati posti a fondamento della decisione.
La sanzione di nullità prevista dall'art. 829 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 04/05/2026, n. 12539, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-4-maggio-2026-n-12539/