ordinanza
N. 12525
Anno: 2026

Cass., Sez. I Civ., ord. 4 maggio 2026, n. 12525

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

L'art. 814 co. 1 cod. proc. civ. contiene un principio di generale applicazione secondo il quale, quale che sia la natura dell'arbitrato, rituale o irrituale, le parti sono tenute in solido al pagamento dei compensi degli arbitri officiati.
In tema di arbitrato irrituale nel procedimento di conciliazione e arbitrato per sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 7 l. 300/1970, ove le parti nella procedura di cui all'art. 412-quater cod. proc. civ. non pattuiscano alcun compenso per gli arbitri e il lodo non statuisca sulle spese di lite, per gli arbitri non soddisfatti nella pretesa al pagamento dei maturati compensi torna a valere la possibilità di agire in via ordinaria davanti al giudice, azionando la solidarietà tra i debitori in forza della regola generale di cui all'art. 814 co. 1 cod. proc. civ., atteso che tra parti e arbitri sussiste un mandato oneroso collettivo.
La regola di cui all'art. 412-quater co. 11 cod. proc. civ., secondo cui ciascuna parte provvede a compensare l'arbitro da essa nominato, opera esclusivamente all'interno del procedimento speciale ivi disciplinato e non può essere eretta a sistema al di fuori di esso; caduta l'utilità di tale procedura ad hoc, la determinazione del quantum a cura del giudice comporta anche l'affermazione della solidarietà passiva dei committenti, ciascuno dei quali risponde per l'intero ex art. 814 co. 1 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 04/05/2026, n. 12525, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/cass-sez-i-civ-ord-4-maggio-2026-n-12525/